Chiunque ha diritto di richiedere alla Camera di Commercio di Frosinone documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, nei casi in cui la loro pubblicazione sia stata omessa, anche in modo parziale.
L’esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, è gratuito e non richiede motivazione.
Modalità di esercizio del diritto di accesso civico
1. Il diritto d accesso civico ai sensi dell’art.5 , comma 1, del D.Lgs.n.33/2013, si esercita attraverso la presentazione di una istanza contenente le generalità del richiedente, i relativi recapiti e l’identificazione dei dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, indirizzata all’avv. Pietro Viscusi, Segretario Generale della Camera di Commercio e Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, a mezzo raccomandata a/r spedita al seguente indirizzo viale Roma snc– 03100 Frosinone, ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo PEC cciaa@fr.legalmail.camcom.it) ovvero ancora mediante consegna a mano all’Ufficio Segreteria Generale dell’Ente.
2. Ricevuta la richiesta di accesso civico, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza la trasmette al Dirigente dell’unità organizzativa responsabile della pubblicazione del dato, in qualità di Responsabile del procedimento.
3. Entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, il Responsabile del procedimento, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, pubblica sul sito web il documento, l’informazione o il dato richiesto, per il tramite dell’unità organizzativa competente e, contestualmente, comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento testuale; se il documento, l’informazione o il dato richiesto è già pubblicato, il Responsabile del procedimento indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Se il documento, l’informazione o il dato richiesto non costituisce oggetto di pubblicazione obbligatoria ex D. Lgs. 33/2013, il Responsabile del procedimento rigetta l’istanza e ne dà comunicazione al richiedente.
4. In caso di mancata pubblicazione dell’informazione, del dato o del documento oggetto dell’istanza, nel termine di cui al primo comma, il richiedente può ricorrere al Segretario Generale, in qualità di titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis, della Legge 241/1990 (a mezzo raccomandata a/r spedita al seguente indirizzo Viale Roma snc – 03100 Frosinone, ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo PEC cciaa@fr.legalmail.camcom.it ovvero ancora mediante consegna a mano all’Ufficio Segreteria Generale dell’Ente), il quale, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza, pubblica quanto richiesto sul sito web e contestualmente comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale.
Accesso documentale (Capo V della L.n.241/1990)
Ha ad oggetto i “documenti amministrativi” e può essere esercitato esclusivamente da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. È disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1991, n.241 e dal Regolamento interno in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi.
Normativa
artt. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1991, n.241
Regolamento interno in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi.
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Segretario Generale Avv. Pietro Viscusi
Modulo di richiesta di Accesso civico semplice
Riferimenti normativi
Capo I-bis D.Lgs.n.33/2013
Linee Guida ANAC (delibera n.1309, del 28 dicembre 2016)
Regolamento (UE) n. 2016/679
Aggiornato al 24 dicembre 2019