Artigianato

L'Albo delle Imprese Artigiane e la Commissione Provinciale per l'Artigianato (C.P.A.)

La Commissione Provinciale per l'Artigianato (C.P.A.) provvede alla tenuta dell'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane istituito dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge - quadro dell'artigianato); l'Albo Artigiani è articolato in due sezioni:
a) nella prima sono tenute ad iscriversi tutte le imprese che sono in possesso dei requisiti artigiani;
b) nella seconda sono tenute ad iscriversi i consorzi e le società consortili artigiane.

Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 443 del 8 agosto 1985, l'iscrizione nell'Albo Imprese Artigiane è:
a) obbligatoria,
b) costitutiva dell'impresa artigiana,
c) condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.
L'iscrizione nell'Albo Imprese Artigiane comporta l'annotazione nella sezione speciale del Registro Imprese della Camera di Commercio e l'iscrizione del titolare dell'impresa, dei familiari coadiuvanti, di tutti i soci che partecipano all'attività negli elenchi nominativi degli esercenti attività artigiana; a tale iscrizione consegue l'apertura di una posizione previdenziale INPS dei soggetti indicati.

 

L'imprenditore artigiano e l'impresa artigiana.

Gli articoli 2 e 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 definiscono artigiano colui che:
a) esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi attinenti alla sua direzione e gestione, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
b) nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti (ad es. attività di installazione di impianti, attività di autoriparazione, estetista, acconciatore) deve essere in possesso dei requisiti tecnico - professionali previsti da leggi statali.
c) svolge un'attività avente ad oggetto la produzione di beni, anche semilavorati, la prestazione di servizi escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, (l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è stata esclusa dalla legge regionale 3/2015 art.6, comma 6), salvo il caso che siano solamente strumentali all'esercizio dell'impresa.
d) in ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

 

Le forme societarie artigiane.

Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, così come modificati, rispettivamente, dalla legge 20 maggio 1997, n. 133 e dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, oltre alle imprese individuali, possono essere iscritte all'Albo delle imprese artigiane, sussistendo i requisiti, le società costituite secondo le seguenti forme giuridiche:
a) le società in nome collettivo, per le quali occorre che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga, in prevalenza, lavoro manuale nel processo produttivo;
b) le società in accomandita semplice, dove ciascun socio accomandatario svolga, in prevalenza, lavoro manuale nel processo produttivo; in ogni caso i soci accomandanti non possono rivestire la qualità di socio artigiano;
c) le società a responsabilità limitata unipersonali, nelle quali il socio unico svolga, in prevalenza, lavoro manuale nel processo produttivo, rivesta la qualifica di amministratore unico e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
d) le società a responsabilità limitata pluripersonali, dove la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga, in prevalenza, lavoro manuale nel processo produttivo, detenga la maggioranza del capitale sociale e rappresenti la maggioranza nell'organo amministrativo;
e) le società cooperative, nelle quali la maggioranza dei soci svolga, in prevalenza, lavoro manuale nel processo produttivo.
Per tutte le società menzionate, in possesso dei requisiti di legge, l'iscrizione all'Albo costituisce un obbligo, mentre per la sola società a responsabilità limitata pluripersonale l'iscrizione ha carattere facoltativo.

AVVERTENZA GENERALE SULLE PRATICHE DI COMUNICAZIONE UNICA CHE RIGUARDINO SOCIETA' ARTIGIANE

  • Pratiche di Comunicazione Unica con destinatario anche l'Albo Artigiani
    Con Convenzione stipulata tra la Camera di Commercio e l'Albo delle Imprese Artigiane di Frosinone è possibile depositare in via telematica alcune tipologie di pratiche di rilevanza per l'artigianato. Si precisa, tuttavia che le pratiche societarie in particolare, per la cancellazione o modifiche statutarie, variazione dell'organo amministrativo ecc., non rientrano nella convenzione, pertanto sarà necessario inviare separatamente le due pratiche: la iscrizione/cancellazione/modificazione dall'albo alla CPA con modello base S5 e la modificazione/cancellazione della società al Registro Imprese con modello base S2 o S3.

 

La Commissione Provinciale per l'Artigianato (C.P.A.).

La Commissione Provinciale per l'Artigianato, organo amministrativo regionale, assolve alle seguenti funzioni:
a) delibera sulle iscrizioni, modifiche e cancellazioni delle imprese artigiane dall'Albo provinciale, comunicandole, in via telematica, all'INPS;
b) rilascia certificazioni, atti e visure;
c) effettua accertamenti d'ufficio per la verifica della sussistenza dei requisiti d'impresa artigiana;
d) concorrere a promuovere la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato;
e) fornisce contributi tecnici alla Regione con riferimento all'attività programmatoria e legislativa nel settore;
f) concorrere con la Commissione Regionale per l'Artigianato (C.R.A.) allo svolgimento di indagini e rilevazioni statistiche;
g) effettua ogni 30 mesi la revisione dell'Albo.

Contro i provvedimenti della C.P.A. in materia di iscrizione, modifica e cancellazione dall'Albo, è ammesso ricorso amministrativo alla Commissione Regionale.
Attualmente la C.P.A. di Frosinone è decaduta per scadenza del mandato; con delibera della Giunta Regionale n. 170 del 20 aprile 2012 è stato nominato Commissario ad acta il signor Nino Rossi.

 

Normativa sull'artigianato.

Legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge - quadro per l'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1985, n. 199).

Legge Regionale 17 febbraio 2015, n.3 (Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato nel Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.14(Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.

D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272).

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42).