Le società artigiane

1.  I requisiti per la Società in nome collettivo sono:

a)  la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, devono svolgere in prevalenza lavoro personale anche manuale nel processo produttivo;

b)  il fattore lavoro deve avere funzione preminente sul fattore capitale sia sotto l’aspetto  quantitativo che qualitativo.

2.  Requisiti per l'iscrizione della Società in accomandita semplice (Legge 20 maggio 1997 n. 133):

a) tutti i soci accomandatari devono svolgere in prevalenza lavoro personale anche manuale nel processo produttivo ed essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 della legge n.443 del 8 agosto 1985;
b) i soci accomandatari artigiani non possono essere soci di altra S.R.L.U. oppure accomandatari di altra S.A.S. (nulla vieta, invece, che un socio accomandatario di S.A.S. artigiana possa essere anche socio accomandante di altra S.A.S.);
c) per i soci accomandatari iscrivibili all'Albo non è prevista la maggioranza numerica rispetto al numero dei soci accomandanti (è possibile, pertanto, che una S.A.S. artigiana sia composta da un solo socio accomandatario e da N soci accomandanti senza che vengano meno le caratteristiche proprie di un'impresa artigiana).

3. Requisiti per l'iscrizione della Società a responsabilità limitata unipersonale (Legge 20 maggio 1997 n. 133):

a) il socio unico deve essere in possesso dei requisiti indicati nell'art. 2 della legge n.443 del 8 agosto 1985;
b) il socio unico deve essere amministratore;
c) il socio unico non può essere unico socio di altra S.R.L.U. oppure socio di  S.A.S. anche non artigiana.

4. Requisiti per l'iscrizione della Società a responsabilità limitata pluripersonale (Legge 5 marzo 2001, n. 57):

a) la maggioranza (numerica) dei soci, ovvero uno nel caso di due soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo;
b) la maggioranza (numerica) dei soci, ovvero uno nel caso di due soci conferisca e detenga la maggioranza del capitale sociale non solo nella fase di costituzione della società ma anche nel successivo esercizio della stessa, rispetto alle partecipazioni esterne di capitale;
c) la maggioranza (numerica) dei soci, ovvero uno nel caso di due soci detenga la maggioranza negli organi deliberanti garantendo la propria partecipazione maggioritaria nell'assemblea e nel consiglio di amministrazione, laddove costituito; per organi deliberanti devono intendersi sia l'assemblea che il consiglio di amministrazione.

In ogni caso nella S.r.l. pluripersonale l'amministratore deve essere socio artigiano; nell'esercizio delle attività per le quali occorrono i requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore (ad es. impiantistica, autoriparazione) gli stessi devono essere posseduti da almeno uno dei soci che svolgono in prevalenza lavoro manuale nel processo produttivo.

4.1. Cancellazione della società a responsabilità limitata pluripersonale.
La Commissione Regionale per l'Artigianato del Lazio, con determina del 22.07.2011, accogliendo l'orientamento della C.P.A. di Frosinone ha determinato, relativamente alla cancellazione all'Albo Artigiani delle S.r.l. pluripersonali, quanto segue:
"L'iscrizione artigiana comporta un'efficacia costitutiva ai fini previdenziali e al fine di beneficiare di agevolazioni e benefici; pertanto se l'iscrizione comporta il riconoscimento di uno status, cui sono concessi determinati effetti di natura previdenziale e contributiva, la cancellazione può intervenire solo quando tale status viene meno, Pertanto le S.r.l che intendono iscriversi all'albo delle imprese artigiane siano consapevoli del fatto che con l'iscrizione acquisiscono non solo le prerogative e le agevolazioni connesse all'attività artigiana, ma conseguentemente gli obblighi derivanti dall'applicazione del regime previdenziale e assicurativo obbligatorio. Il venir meno di tali obblighi non è la conseguenza di una scelta discrezionale , ma è strettamente connesso alla perdita dei requisiti artigiani".

5. Requisiti per l'iscrizione della Società Cooperativa (Legge 3 aprile 2001, n.142):

I requisiti per il riconoscimento della qualifica artigiana della società cooperativa sono definiti dall'art. 3, comma 2, della legge-quadro n.443 del 8 agosto 1985:"E' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale".

La Commissione Regionale per l'Artigianato del Lazio, con delibera n.80414 del 22.04.2011, ha disposto, per l'iscrizione artigiana della Società Cooperativa, la ricorrenza delle seguenti condizioni:
a) che la maggioranza dei soci prenda parte personalmente e manualmente al lavoro;
b) che la maggioranza degli amministratori sia rappresentata da soci lavoratori;
c) che i soci lavoratori abbiano stipulato con la Cooperativa un distinto contratto di lavoro autonomo.

Nell'esercizio delle attività per le quali occorrono i requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore (ad es. impiantistica, autoriparazione) gli stessi devono essere posseduti da almeno uno dei soci che svolgono in prevalenza lavoro manuale nel processo produttivo.

I soci che prestano il proprio lavoro nel processo produttivo sono equiparati alla figura dell'imprenditore artigiano e configurati come soci-artigiani in quanto soci co-imprenditori partecipanti al processo produttivo dell'impresa artigiana costituita in forma di società cooperativa; conseguentemente i soci di una società cooperativa, in qualità di soci-artigiani cooperatori, sono iscritti alla gestione obbligatoria per gli artigiani e tenuti al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

AVVERTENZA GENERALE SULLE PRATICHE DI COMUNICAZIONE UNICA CHE RIGUARDINO SOCIETA' ARTIGIANE

  • Pratiche di Comunicazione Unica con destinatario anche l'Albo Artigiani
    Con Convenzione stipulata tra la Camera di Commercio e l'Albo delle Imprese Artigiane di Frosinone è possibile depositare in via telematica alcune tipologie di pratiche di rilevanza per l'artigianato. Si precisa, tuttavia che le pratiche societarie in particolare, per la cancellazione o modifiche statutarie, variazione dell'organo amministrativo ecc., non rientrano nella convenzione, pertanto sarà necessario inviare separatamente le due pratiche: la iscrizione/cancellazione/modificazione dall'albo alla CPA con modello base S5 e la modificazione/cancellazione della società al Registro Imprese con modello base S2 o S3.