Obbligo comunicazione PEC curatori fallimentari e Commissari Giudiziali

L'art. 17, c. 2-bis, del D.L. 179/12 (convertito con L. 221/12), inserito dall'art. 1, c. 19, n. 3, lett. b), della L. 228/12, in vigore dal 1.1.2013, introduce l'obbligo per il curatore fallimentare, il commissario giudiziale del concordato preventivo, il commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa e il commissario giudiziale dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza,di comunicare al Registro Imprese, ai fini dell'iscrizione, entro dieci giorni dalla nomina, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

«2-bis. Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata».

La comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nei dati anagrafici della persona nominata delle imprese deve essere effettuata al Registro Imprese:

  • per ciascuna impresa per la quale viene nominata la carica indicata
  • in modalità telematica con una pratica di Comunicazione Unica firmata digitalmente dall’obbligato (curatore fallimentare, commissario) con le consuete formalità;
  • entro 10 giorni dalla nomina.

Costi per il curatore fallimentare

  • diritti di segreteria Euro 10,00;
  • imposta di bollo: esente.

Adempimento e costi per il commissario giudiziale

L'adempimento può essere svolto contestualmente, purché entro 10 giorni dalla nomina, a quello di cui all'art. 29 del D.L. n. 78/2010.

Il ritardo nella comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 2194 del codice civile.