Obbligo per le società della comunicazione della propria PEC

L'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 (G.U. n.280 del 29.12.2008 - Suppl. Ordinario n.263, in vigore dal 29 novembre 2008), ha stabilito:

- alle società di nuova costituzione che si sono iscritte nel Registro delle Imprese dopo il 29 novembre 2008, di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), da indicare nella domanda di iscrizione;

- alle società iscritte nel Registro delle imprese alla data del 29 novembre 2008 e non ancora cancellate, di pubblicare nel Registro il proprio indirizzo PEC, entro il termine del 29 novembre 2011.

L'indirizzo della PEC verrà pubblicata nella certificazione dell'impresa insieme ai dati relativi alla sede. La casella di Posta Elettronica Certificata è considerata, infatti, un domicilio elettronico dell'impresa e dovrà risultare attiva e rinnovata regolarmente nel tempo.

Per agevolare le imprese, sul portale www.registroimprese.it, è stata predisposta una procedura semplificata on-line che permette di effettuare in completa autonomia tale adempimento cliccando sull'apposito banner.

In alternativa è sempre comunque possibile utilizzare la Comunicazione Unica per via telematica tramite i canali tradizionali (ComUnica-Starweb, ComUnica-Fedra e altri programmi disponibili sul mercato).

Sul sito www.digitpa.gov.it è disponibile l'elenco dei Gestori autorizzati a rilasciare la PEC.

L'invio della richiesta di iscrizione della PEC è gratuito per le società e quindi esente dal pagamento di diritti di segreteria ed imposta di bollo, sempreché non siano depositate nella comunicazione altre iscrizioni.