QUANDO pagare il diritto annuale

Il termine di pagamento del diritto annuale per le imprese già iscritte coincide con il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 8 D.M. n. 359 dell'11/05/2001).

Con il DPR 435/2001, art. 17 (come modificato dall'art. 37 comma 11 del DL 223/2006, convertito in L. 248/2006) sono stati semplificati ed unificati i termini per i versamenti delle imposte sia per le persone fisiche che per le società.

Il termine di pagamento è, pertanto:

  • per le imprese individuali e le società di persone : il 30 giugno;
  • per le imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare il cui bilancio viene approvato entro il termine dei 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio (art. 2364 C.C.), la scadenza del versamento è fissata nel giorno 30 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta: 30 giugno;
  • per le imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare il cui bilancio, in base a disposizioni di legge viene approvato oltre il termine dei 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio (art. 2364 C.C.), la scadenza del versamento sarà il 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio: 30 luglio;
  • per le imprese con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare il cui bilancio non venga approvato entro i termini stabiliti sopra, il versamento è comunque da effettuarsi entro il giorno 30 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

Il contribuente ha la facoltà di versare nei 30 giorni successivi rispetto alla scadenza prevista, maggiorando il diritto dovuto dello 0,40% utilizzando un unico rigo e un unico codice tributo sul modello F24 (cod. 3850) in corrispondenza dell'importo da versare. La maggiorazione dello 0,40% deve essere versata senza arrotondamenti. Detta maggiorazione va versata anche in caso di compensazione con altri tributi, così come ribadito con circolare MAP 3587/c/2005.

Nel caso in cui il termine cada di sabato o domenica, è possibile versare fino al lunedì successivo.

Per le imprese che si iscrivono o che attivano unità locali in corso d'anno, il versamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione o annotazione.
Scaduto il termine dei 30 giorni entro il quale è possibile pagare il diritto con la maggiorazione dello 0,40%, è ancora possibile usufruire dell'istituto del "ravvedimento operoso lungo" fino alla data del 30 giugno dell'anno successivo (ovvero entro un anno dalla data di scadenza). Oltre tale ultimo termine, è prevista la sanzione dal 30% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto. In materia si rimanda alla sezione sanzioni sul diritto annuale.