Con la legge 28 luglio 2016, n.154, entrata in vigore il 25 agosto 2016, l’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato non è più libera in quanto puo' essere esercitata solo:
1) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a/c, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (c.d. Patentino fitosanitario);
2) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneita' che accerti il possesso di adeguate competenze.
Dal 1 ottobre 2019 le imprese artigiane che dichiarino l’inizio attività di cui al codice 81.30.00 (Cura e manutenzione del verde pubblico o privato) devono presentare anche la nomina del “preposto” che sia in possesso dei requisiti di cui alla L. 28.07.2016 n.154, indicando la qualifica di preposto (il titolare oppure un socio con partecipazione al lavoro) tra le abilitazioni professionali (in possesso dei requisiti di cui alla legge 154/2016)
La qualifica professionale si può possedere per titoli o percorso formativo (vedi di seguito)
Per le imprese già iscritte precedentemente al 01.10.2019 si possono verificare due situazioni:
a) Imprese “iscritte” alla data del 25.08.2016 (data di entrata in vigore della legge), che possano dimostrare, per il titolare oppure per il socio con partecipazione al lavoro, un’esperienza almeno biennale, maturata alla data del 22 febbraio 2018; in tal caso l’impresa deve depositare, entro il 22 febbraio 2020, una pratica all’Albo Artigiani corredata di relativa documentazione (almeno due fatture che coprano il periodo di due anni precedenti al 22.02.2018 oppure un diverso titolo abilitativo*).
L’esperienza biennale può essere dimostrata anche attraverso l’apprendistato, purché esso abbia avuto durata pari o superiore all’anno e sia stato completamente svolto.
Qualunque sia la durata, l’apprendistato svolto è equiparato ad un anno di esperienza lavorativa.
b) Imprese “iscritte” dopo la data del 25.08.2016: In tal caso l’impresa deve depositare la pratica con il preposto in possesso della qualifica professionale (titolo o corso).
Per coloro che non adempiono sarà avviato il procedimento di cancellazione all’Albo Artigiani di Frosinone.
(*) Titoli abilitativi:
a) qualificazione professionale regionale riconducibile alle ADA (Aree di Attività) del QNQR (Quadro Nazionale delle qualificazioni Regionali) richiamate in premessa e associate alla qualificazione di Manutentore del verde;
b) laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche;
c) master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio;
d) diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia agraria e forestale;
e) iscrizione negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale;
f) possesso di una qualificazione pubblica di livello minimo 4 EQF, riconducibile alle ADA del QNQR richiamate in premessa ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali;
g) possesso di qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
h) i soggetti che acquisiscono la qualificazione professionale regionale in esito a percorsi formativi autorizzati e riconosciuti ai sensi dell’Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome dell’8 giugno 2017, fino alla data di stipula del presente accordo.