Sicurezza dei giocattoli

 

Che cos’è un giocattolo

Per giocattolo deve intendersi qualsiasi prodotto progettato o destinato ad essere utilizzato per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni.

Quali informazioni sono obbligatorie per i giocattoli

Prima dell’immissione del giocattolo nel circuito commerciale, il fabbricante o il suo mandatario devono apporre sullo stesso o sulla confezione di vendita la marcatura CE.

La legge impone, altresì, che oltre alla marcatura CE, vengano indicati, sul giocattolo o sulla confezione, la ragione sociale del costruttore o del distributore, il suo indirizzo, le avvertenze e le istruzioni d’uso, che siano leggibili e redatte nella lingua del paese di commercializzazione del prodotto. Laddove l’utilizzazione del giocattolo comporti dei rischi, nelle etichette o istruzioni d’uso deve essere richiamata in modo efficace l’attenzione su tali rischi. Deve inoltre essere indicato il limite di età per i giocattoli non destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi.

Che cos’è il marchio CE

La marcatura CE è un’autodichiarazione con cui il produttore o l’importatore attestano, sotto la propria responsabilità, che il prodotto possiede tutti i requisiti di sicurezza richiesti per la vendita nel territorio europeo.

Quando un giocattolo è sicuro

Per essere definito “sicuro” un giocattolo deve essere privo di parti appuntite e taglienti, deve resistere agli urti e non provocare ferite in caso di rottura. Le parti smontabili, se ingerite, devono avere delle dimensioni da impedire il soffocamento. Non deve contenere sostanze o preparati che possono diventare infiammabili, i materiali con cui sono costruiti e le vernici utilizzate devono rientrare nei limiti di tolleranza biologica previsti e, nei giochi elettrici, la tensione di alimentazione non deve superare i 24 Volt. (si vedano gli Allegati I e II).

Chi vigila sulla sicurezza dei giocattoli

La norma individua appositi organi chiamati a svolgere un’opera di controllo e repressione in caso di abusi e contraffazioni: il compito di vigilare sulla sicurezza dei giocattoli spetta al Ministero dello Sviluppo Economico che agisce sul territorio nazionale avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza e delle Camere di Commercio, con controlli presso i luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento e di vendita, disponendo, in caso di violazioni, anche il ritiro coattivo della merce dal mercato e l’irrogazione di una sanzione amministrativa.

Come acquistare giocattoli sicuri

Al momento dell’acquisto il consumatore è chiamato a verificare, a tutela della propria sicurezza, che sul giocattolo siano apposte tutte le indicazioni prescritte dalla legge, segnalando eventuali violazioni e carenze alle apposite Autorità di vigilanza.

Cosa fare per non incorrere in sanzioni

Il fabbricante o il responsabile dell'immissione sul mercato della Comunità Europea ha l'obbligo di apporre la marcatura CE, il proprio nome e/ o marchio, l'indirizzo, le avvertenze e le precauzioni d'uso redatte in lingua italiana.

Il commerciante, sia esso grossista o dettagliante, ha l’obbligo di verificare, prima di immetterli nel circuito commerciale, che i giocattoli siano provvisti dei requisiti su indicati, posti a carico del fabbricante.

Quali sono le sanzioni previste

In caso di violazioni è prevista l’applicazione di sanzioni pecuniarie e detentive particolarmente severe.

 

Normativa comunitaria

  • DIRETTIVA 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli.
  • DIRETTIVA 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
  • DIRETTIVA 88/378/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli.

Normativa nazionale

  • D.Lgs. 11/4/2011 n. 54 - Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.
  • D.Lgs. 6/9/2005 n. 206 - Codice del consumo, Artt. 102 - 113.
  • D.Lgs. 27/9/1991 n. 313 - Attuazione della Direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'Art. 54 della L. 29 dicembre 1990, n. 428.