Commissioni di Degustazione dei Vini DOC e DOCG

COMMISSIONI DI DEGUSTAZIONE PER I VINI DOC E DOCG

DECRETO 11 novembre 2011 - Gazzetta n. 295 del 20 dicembre 2011 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attivita' delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento.

Art. 5
Esame organolettico per i vini DOP
Commissioni di degustazione: criteri di nomina, composizione

1. Sono ammessi all'esame organolettico i campioni idonei dal punto di vista analitico.
2. L'esame organolettico riguarda il colore, la limpidezza, l'odore e il sapore indicati dal disciplinare di produzione della relativa DOCG o DOC.
3. L'esame organolettico e' effettuato da apposite commissioni di degustazione indicate dalla competente struttura di controllo per le relative DOCG e DOC. Tali commissioni sono nominate dalla competente Regione, ivi comprese quelle istituite presso le Camere di commercio. Tali commissioni sono costituite da tecnici ed esperti degustatori scelti negli elenchi di cui all'articolo 6, con i criteri di cui ai seguenti commi.
4. Ciascuna commissione di degustazione e' composta dal Presidente, dal relativo supplente, da quattro membri, dal Segretario e dal relativo supplente. Il Presidente e almeno due membri devono essere tecnici degustatori. Soltanto con deroga della competente Regione e' consentita una diversa rappresentanza tra tecnici ed esperti degustatori, qualora esistano effettive carenze di iscrizione agli elenchi dei tecnici degustatori.
5. Il Presidente e il relativo supplente sono nominati dalla competente Regione per un triennio.
6. Il Segretario e il relativo supplente sono nominati dalla competente Regione su indicazione della struttura di controllo per un triennio.
7. Per ciascuna seduta di degustazione il Presidente d'intesa con il Segretario costituisce la Commissione scegliendo i componenti tra gli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 6, tenendo conto del criterio della comprovata esperienza professionale per la/le relativa/e denominazione/i.
8. Per le denominazioni di ambito interregionale le relative Regioni, su proposta della competente struttura di controllo, stabiliscono d'intesa il numero delle commissioni di cui al comma 3 ed i criteri per la relativa nomina.
9. Qualora i campioni da esaminare di una o piu' DOCG o DOC siano in numero esiguo, puo' essere nominata un'unica commissione di degustazione per due o piu' vini DOCG o DOC, su proposta delle competenti strutture di controllo.
10. Qualora il livello delle produzioni dei vini DOCG o DOC esistenti sia esiguo e si verifichi una carenza degli iscritti agli elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori di cui al successivo art. 6, tali da non consentire l'istituzione della relativa commissione di degustazione, in deroga al disposto di cui al comma 3, l'espletamento degli organolettici puo' essere affidato ad altra commissione di degustazione in ambito regionale o interregionale.

Art. 6

Criteri per la formazione degli elenchi dei tecnici degustatori e
degli esperti

1. Presso le Regioni interessate alla produzione di vini DOCG e DOC sono istituiti l'"Elenco dei tecnici degustatori" e l'"Elenco degli esperti degustatori". Gli iscritti a tali elenchi possono esercitare la propria attivita' per tutti i vini DOCG e DOC ricadenti sul territorio della relativa Regione o, in caso di DO interregionali, delle relative Regioni.
2. Le Regioni possono delegare la funzione di cui al comma 1 alle competenti Camere di commercio.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti agli Elenchi dei "tecnici degustatori" e degli "esperti degustatori" tenuti dalle competenti Camere di Commercio, ai sensi del DM 25 luglio 2003, sono trasferiti d'ufficio negli elenchi di cui al comma 1.
4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, per l'iscrizione nell'elenco dei tecnici degustatori sono richiesti i seguenti requisiti:
a) possesso di uno dei titoli di studio appresso indicati:
diploma di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia od enotecnico;
diploma di enologo;
diploma di laurea in scienze agrarie con specializzazione nel settore enologico;
diploma di laurea in scienze delle preparazioni alimentari con specializzazione nel
settore enologico;
titoli equipollenti conseguiti all'estero;
b) esercizio documentato, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, dell'attivita' di degustatore, in forma continuativa, per i vini DOCG o DOC, con l'indicazione della/e denominazione/i per le quali e' stata maturata la comprovata esperienza professionale.
5. Nella domanda i richiedenti dichiarano:
a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza;
b) i titoli di studio di cui alla lettera a) del comma 4 del presente articolo, con l'esatta indicazione della data e dell'istituto o della universita' presso cui gli stessi sono stati conseguiti.
6. La rispondenza al requisito di cui al comma 4, lettera b), e' dimostrata allegando alla domanda idonea documentazione dalla quale risulti l'effettivo svolgimento dell'attivita' per il periodo minimo prescritto.
7. Per l'iscrizione nell'elenco degli esperti degustatori sono richiesti i seguenti requisiti:
a) partecipazione a corsi organizzati da associazioni nazionali ufficialmente riconosciute operanti nel settore della degustazione dei vini e superamento di esami sostenuti a conclusione dei corsi stessi;
b) esercizio della attivita' di degustazione per almeno un biennio antecedentemente alla data di presentazione della domanda per la/e denominazione/i interessata/e.
8. Per l'iscrizione nell'elenco degli esperti degustatori, si osservano per analogia le disposizioni procedurali di cui ai commi 5 e 6, fatto salvo che la documentazione da allegare alla domanda deve essere riferita ai requisiti di cui al comma 7.

 

 

Normativa

DECRETO 11 novembre 2011 - Gazzetta n. 295 del 20 dicembre 2011 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI